Studio legale Avv. Francesca Romana Landi - Avv. Gaia Fiorani

Lo studio legale degli avvocati Francesca Romana Landi e Gaia Fiorani si occupa di diritto di famiglia
 
Avv. Francesca Romana Landi - Avv. Gaia Fiorani

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Lo studio legale si occupa di diritto di famiglia e dei minori

La suddivisione delle spese per i figli

Cosa dispone la legge sul mantenimento dei figli? Chi dei coniugi è tenuto a versare l’assegno di mantenimento? Come si determina l’ammontare dell’assegno di mantenimento? Chi paga le spese straordinarie? Quali spese sono da considerarsi...

Eredità figlio minore

Quando il chiamato all’eredità è un minore cosa bisogna fare? I genitori (o l’esercente la responsabilità genitoriale) possono in nome o per conto del minore accettare l’eredità o rinunciarvi. Come si accetta l’eredità per un...

La nostra pubblicazione: Due cuori e due capanne

Siamo liete di presentare il nostro libro, in cui potrete trovare tante risposte date alle persone che abbiamo seguito negli anni. Lo abbiamo immaginato e ideato come una bussola per orientarsi fra le tante domande...

Eredità figlio minore

Quando il chiamato all’eredità è un minore cosa bisogna fare?

I genitori (o l’esercente la responsabilità genitoriale) possono in nome o per conto del minore accettare l’eredità o rinunciarvi.

Come si accetta l’eredità per un minore?

L’eredità di un minore si può accettare esclusivamente con  il beneficio d’inventario (art. 471 c.c.); ogni altra forma di accettazione, espressa o tacita, è nulla e priva di effetti.

Cos’è il beneficio d’inventario?

È la limitazione legale della responsabilità patrimoniale dell’erede per cui quest’ultimo nel caso in cui ci siano dei debiti della persona defunta (de cuius) risponde solo ed esclusivamente con i beni ricevuti in eredità, non oltre. Da cui in caso i debiti superino il lascito, il minore non subirà perdite, ma acquisirà beni nel caso in cui ci siano o ne restino tolti i debiti.

Cosa bisogna fare per poter accettare l’eredità?

I genitori (o l’esercente la responsabilità genitoriale) devono presentare, in nome e per conto del minore, al giudice tutelare presso il Tribunale del domicilio del minore, la domanda  di autorizzazione all’accettazione dell’eredità. Ottenuta l’autorizzazione i genitori (o l’esercente la responsabilità genitoriale) dovranno rivolgersi ad un notaio  o al Tribunale  ove si è aperta la successione (la successione si apre  nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto) per compiere  l’atto di accettazione  nonché per dare avvio all’inventario dei beni del defunto.  L’inventario, e’ l’atto pubblico in cui vengono descritti tutti i beni immobili e mobili del defunto e deve essere redatto entro il compimento del 19° anno di età del minore. Entro il medesimo termine occorre presentare la dichiarazione di successione presso l’Agenzia delle Entrate.

Come si fa l’inventario?

L’inventario  consiste in un elenco di tutti i beni e debiti del de cuius.

Per la sua redazione occorrerà l’estratto conto corrente del de cuius, visura immobiliare, documenti attestanti prestiti, finanziamenti o investimenti, carta di circolazione dell’autovettura/ motociclo etc.

Nel caso in cui non si conoscono dette informazioni si potrà incaricare un’agenzia di svolgere dette investigazioni.

Entro quanto tempo si può accettare l’eredità o rinunciavi?

Il diritto di accettare l’eredità o di rinunciarvi si prescrive in dieci anni dal giorno dell’apertura della successione.

Quando i genitori (o l’esercente la responsabilità genitoriale) possono  chiedere per il minore la rinuncia all’eredità?

Per necessità o quando la rinuncia  risulti evidentemente  vantaggiosa per il minore (art. 320 c.c.), come ad esempio quando il de cuius ha lasciato più debiti che beni. Anche in caso di rinuncia, i genitori devono essere autorizzati dal giudice tutelare del Tribunale del domicilio del minore.

In caso di accettazione o rinuncia è  necessaria l’assistenza di un avvocato?

No, in entrambi i casi l’assistenza di un difensore è facoltativa.

“Iscrizione ipoteca, mutuo ed assegnazione abitazione familiare: cosa prevale?”

È opponibile il diritto di assegnazione della casa familiare al creditore che abbia richiesto di iscrivere ipoteca a regolare rimborso del mutuo?

L’assegnazione della casa familiare al genitore prevalentemente collocatario dei figli trova la sua disciplina  nell’art. 337 sexies c.c., applicabile in ambito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del matrimonio ovvero di procedimenti relativi a figli nati fuori dal matrimonio, ai sensi del quale “…Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili ai terzi ai sensi dell’articolo 2643 c.c.”. Attenzione: essendo un atto soggetto a trascrizione si applica il principio fondamentale di priorità della trascrizione ovvero prevale chi per primo trascrive (artt. 24643 – 2644 c.c.)! Pertanto, se il creditore ha richiesto di iscrivere l’ipoteca sull’abitazione oggetto del provvedimento giudiziale di assegnazione precedentemente alla trascrizione di quest’ultimo atto, in caso di inadempimento del debito garantito, il genitore assegnatario non potrà opporre il proprio diritto con la conseguenza che il creditore ipotecario potrà far vendere coattivamente l’immobile come libero.

Qualora il creditore iscriva ipoteca successivamente alla trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa familiare, fino a quando il genitore assegnatario potrà opporgli il proprio diritto?

Posto che l’assegnazione dell’abitazione familiare è volta a tutelare l’interesse della prole a permanere nell’abituale ambiente domestico, le ragioni creditorie nell’ipotesi di iscrizione ipotecaria successiva alla trascrizione del provvedimento di assegnazione non potranno essere fatte valere fintanto che non intervenga la revoca del provvedimento di assegnazione dell’abitazione familiare essendo venuta meno la ragione giustificativa dell’assegnazione, come nel caso in cui i figli divengano maggiorenni ed indipendenti economicamente.  

Se il provvedimento di assegnazione della casa familiare è trascritto dopo l’iscrizione dell’ipoteca, ma prima del pignoramento, prevale ugualmente il diritto reale di garanzia del creditore?

Il principio di priorità della trascrizione ”, in base al quale prevale chi per primo pone in essere la trascrizione, previsto dall’art. 2644 c.c. è stato interpretato dalla giurisprudenza con riguardo al caso di specie nel senso di riferire l’anteriorità del titolo all’iscrizione ipotecaria e non alla trascrizione del pignoramento. Pertanto, l’effetto lato sensu prenotativo dell’iscrizione ipotecaria in relazione al pignoramento determina la prevalenza del diritto reale di garanzia del creditore (ipoteca) sul provvedimento di assegnazione successivamente trascritto  sebbene anteriormente al pignoramento.

Nell’ipotesi di mancata trascrizione del provvedimento di assegnazione dell’abitazione familiare cosa accade?

Sia che il provvedimento di assegnazione sia stato o non trascritto nel Registro Immobiliare, il genitore assegnatario dell’abitazione familiare potrà per  i nove anni successivi all’assegnazione opporre il provvedimento nei confronti di terzi che vantano diritti successivamente acquisiti sul bene medesimo. L’iscrizione dell’ipoteca deve essere dunque successiva alla data del provvedimento di assegnazione ai fini dell’opponibilità del medesimo al creditore.

Diritto alla bigenitorialità per i figli di coppie dello stesso sesso

Nel caso in cui il rapporto di filiazione nasca mediante  fecondazione eterologa intrapresa  da coppie dello stesso sesso, la tutela del diritto alla bigenitorialità dovrebbe prevalere sempre, non potendo costituire l’orientamento sessuale una causa limitativa di un diritto universale del minore.

Ad oggi, in assenza di una normativa chiara che confuti ogni dubbio in materia, nel silenzio dell’ art 5  legge 40/2004  che non riconosce espressamente la possibilità per coppie dello stesso sesso di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita, per i figli nati da coppie di genitori omosessuali, gli uffici anagrafici italiani riconoscono come genitore solo quello biologico.

Anche la Corte costituzionale è stata recentemente chiamata a pronunciarsi sulla discriminazione nei confronti di coppie di genitori dello stesso sesso di essere riconosciuti come tali e per i figli di vedere tutelata la bigenitorialità.(Ordinanza con cui il Tribunale di Pordenone ha sollevato la questione di incostituzionalità dell’art. 5 e conseguenzialmente dell’art. 12 legge 40/2004 per violazione con gli artt. 2, 3, 31, c. 2° , 32, c. 1° e 117, c. 1° della Costituzione).

In attesa di colmare questo silenzio legislativo, per tutelare  il diritto allo status filiationis i genitori si vedono costretti oggi a presentare ricorso  al Tribunale  Ordinario  ex 95, comma I, D.P.R. 396/2000 avverso il diniego di trascrizione del rapporto genitoriale del Comune (vedi in materia Tribunale di Pistoia) o al Tribunale per i Minorenni  per richiedere l’adozione in casi speciali ex art. 44, co.1, lett. d della legge n. 184/1983.

Lo Studio Legale è a disposizione per fornire ogni opportuno chiarimento