Lo studio legale degli avvocati Francesca Romana Landi e Gaia Fiorani si occupa di diritto di famiglia
 
Studio legale Avv. Francesca Romana Landi - Avv. Gaia Fiorani

Deducibilità dell’assegno di mantenimento e detraibilità altre spese

SI PUO’ DEDURRE L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO CORRISPOSTO AL CONIUGE IN COSTANZA DI SEPARAZIONE O DIVORZIO?
Il coniuge che versa periodicamente l’assegno di mantenimento a favore dell’altro coniuge può portarlo interamente in deduzione dal proprio reddito imponibile, a condizione che sia intervenuta la separazione legale (consensuale o giudiziale), o il divorzio e che l’importo sia pari a quello determinato dal giudice (art. 10, c. 1°, lett. c, tuir). In caso di separazione di fatto, dunque, l’eventuale versamento volontario di assegni non fa sorgere alcun diritto alla deduzione.
L’ASSEGNO UNA TANTUM SI PUO’ DEDURRE?
L’assegno divorzile corrisposto una tantum non è deducibile
E’ DEDUCIBILE L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI?
Gli assegni di mantenimento per i figli non sono deducibili dal reddito imponibile. Pertanto, è opportuno che nel provvedimento del giudice che dispone la corresponsione di un assegno di mantenimento a favore dell’ex coniuge e dei figli siano chiaramente indicati i due importi distinti. Nel caso in cui il provvedimento giudiziario non distingua quale somma sia destinata ai figli e quale al coniuge, sarà possibile portare in deduzione la metà dell’importo complessivo stabilito (l’art. 3 D.P.R. n. 42 del 1988).

L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO CONCORRE A FORMARE IL REDDITO DEL CONIUGE CHE LO PERCEPISCE?
In capo al coniuge che percepisce l’assegno di mantenimento si genera un reddito imponibile assimilato a quello da lavoro dipendente. Pertanto, questi ha l’obbligo di riportare tali somme nella dichiarazione dei redditi poiché sono imponibili ai fini Irpef. È importante precisare che per il coniuge beneficiario non assume rilievo reddituale l’assegno di mantenimento destinato ai figli nella misura indicata ovvero per la metà qualora non risulti alcuna distinzione tra la parte destinata in suo favore e quella destinata ai figli.
LA CORRESPONSIONE DI UN ASSEGNO UNA TANTUM CONCORRE A FORMARE REDDITO?
La somma corrisposta “una tantum” non è considerata come “reddito” e quindi non concorre a formare il reddito complessivo ai fini dell’Irpef del coniuge che la percepisce
DETRAZIONE Irpef PER CONIUGE A CARICO IN COSTANZA MATRIMONIO
La detrazione fiscale per coniuge a carico, compete a favore dell’altro, solo a condizione che fra i due non sia in atto una separazione legale oppure una sentenza di divorzio. In tal caso è prevista una detrazione base decrescente all’aumentare del reddito per il coniuge a carico.

DIFFERENZE DEDUCIBILITA’ DETRAIBILITA’
La deduzione comporta una diminuzione del reddito imponibile, ovvero del reddito sul quale devono essere applicare le aliquote IRPEF. Fra le spese deducibili rientrano gli assegni periodici al coniuge o all’ex coniuge a seguito di separazione o divorzio, le donazioni a organizzazioni non governative, i contributi previdenziali. L’imposta IRPEF sarà pertanto calcolata sul reddito imponibile ridotto di quanto versato per dette spese deducibili.
Diversamente la detrazione comporta un abbattimento dell’IRPEF ovvero i costi detraibili possono essere sottratti da quanto dovuto come imposta IRPEF. Generalmente è possibile portare in detrazione soltanto una percentuale degli spese detraibili