Lo studio legale degli avvocati Francesca Romana Landi e Gaia Fiorani si occupa di diritto di famiglia
 
Studio legale Avv. Francesca Romana Landi - Avv. Gaia Fiorani

Eredità figlio minore

Quando il chiamato all’eredità è un minore cosa bisogna fare?

I genitori (o l’esercente la responsabilità genitoriale) possono in nome o per conto del minore accettare l’eredità o rinunciarvi.

Come si accetta l’eredità per un minore?

L’eredità di un minore si può accettare esclusivamente con  il beneficio d’inventario (art. 471 c.c.); ogni altra forma di accettazione, espressa o tacita, è nulla e priva di effetti.

Cos’è il beneficio d’inventario?

È la limitazione legale della responsabilità patrimoniale dell’erede per cui quest’ultimo nel caso in cui ci siano dei debiti della persona defunta (de cuius) risponde solo ed esclusivamente con i beni ricevuti in eredità, non oltre. Da cui in caso i debiti superino il lascito, il minore non subirà perdite, ma acquisirà beni nel caso in cui ci siano o ne restino tolti i debiti.

Cosa bisogna fare per poter accettare l’eredità?

I genitori (o l’esercente la responsabilità genitoriale) devono presentare, in nome e per conto del minore, al giudice tutelare presso il Tribunale del domicilio del minore, la domanda  di autorizzazione all’accettazione dell’eredità. Ottenuta l’autorizzazione i genitori (o l’esercente la responsabilità genitoriale) dovranno rivolgersi ad un notaio  o al Tribunale  ove si è aperta la successione (la successione si apre  nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto) per compiere  l’atto di accettazione  nonché per dare avvio all’inventario dei beni del defunto.  L’inventario, e’ l’atto pubblico in cui vengono descritti tutti i beni immobili e mobili del defunto e deve essere redatto entro il compimento del 19° anno di età del minore. Entro il medesimo termine occorre presentare la dichiarazione di successione presso l’Agenzia delle Entrate.

Come si fa l’inventario?

L’inventario  consiste in un elenco di tutti i beni e debiti del de cuius.

Per la sua redazione occorrerà l’estratto conto corrente del de cuius, visura immobiliare, documenti attestanti prestiti, finanziamenti o investimenti, carta di circolazione dell’autovettura/ motociclo etc.

Nel caso in cui non si conoscono dette informazioni si potrà incaricare un’agenzia di svolgere dette investigazioni.

Entro quanto tempo si può accettare l’eredità o rinunciavi?

Il diritto di accettare l’eredità o di rinunciarvi si prescrive in dieci anni dal giorno dell’apertura della successione.

Quando i genitori (o l’esercente la responsabilità genitoriale) possono  chiedere per il minore la rinuncia all’eredità?

Per necessità o quando la rinuncia  risulti evidentemente  vantaggiosa per il minore (art. 320 c.c.), come ad esempio quando il de cuius ha lasciato più debiti che beni. Anche in caso di rinuncia, i genitori devono essere autorizzati dal giudice tutelare del Tribunale del domicilio del minore.

In caso di accettazione o rinuncia è  necessaria l’assistenza di un avvocato?

No, in entrambi i casi l’assistenza di un difensore è facoltativa.