Lo studio legale degli avvocati Francesca Romana Landi e Gaia Fiorani si occupa di diritto di famiglia
 
Studio legale Avv. Francesca Romana Landi - Avv. Gaia Fiorani

Separazione divorzio negoziazione assitita

Quali sono i modi per separarsi o divorziare oggi in Italia?

Con Legge 10 novembre 2014 n. 162, che ha convertito il Decreto Legge n. 132/2014 recante “misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”, nel caso in cui i coniugi vogliano raggiungere un accordo per una separazione consensuale, un divorzio congiunto ovvero una modifica condivisa delle condizioni di separazione o divorzio, possono scegliere tra le seguenti tre procedure:

  1. il ricorso per separazione o divorzio da presentare innanzi al Tribunale;
  2. la convenzione di negoziazione assistita da avvocati (che verrà poi trasmessa all’ufficiale dello stato civile del  Comune in cui il matrimonio fu iscritto  o trascritto);
  3. la conclusione di un accordo presso l’ufficio dello Stato Civile (anche senza l’assistenza dei legali nei casi di cui si dirà di seguito).

Cosa si intende per negoziazione assistita?

La negoziazione assistita consiste in un accordo (c.d. convenzione di negoziazione) con il quale le parti convengono “di cooperare in buona fede e lealtà”, al fine di risolvere in via conciliativa una controversia, tramite l’assistenza di avvocati, regolarmente iscritti all’albo. La convenzione deve essere redatta in forma scritta e deve contenere sia il termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura, che non può essere inferiore a un mese nè superiore a tre (salvo proroga di 30 giorni su richiesta concorde delle parti), sia l’oggetto della controversia.

Chi può ricorrere alla negoziazione assistita per separarsi consensualmente, divorziare congiuntamente o modificare le condizioni di separazione o divorzio?

È possibile ricorrere alla negoziazione assistita sia in assenza che in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero non economicamente autosufficienti, seguendo a seconda dei casi modalità procedimentali parzialmente diverse.

E’ possibile ricorrere al gratuito patrocinio per accedere alla negoziazione assistita?

Trattandosi di una procedura facoltativa il compenso dell’avvocato è sempre dovuto, anche nel caso in cui una o entrambe le parti si trovino nelle condizioni di reddito previste per l’ammissione al pagamento a carico dello Stato dell’avvocato (c.d. gratuito patrocinio).

Qual è l’iter della negoziazione assistita in caso di separazione consensuale, divorzio congiunto ovvero modifica delle condizioni di separazione o divorzio?

La procedura prende avvio con il conferimento del mandato di uno dei coniugi all’avvocato prescelto, che formulerà per iscritto l’invito all’altro coniuge, comunicando la volontà del proprio assistito di addivenire ad una risoluzione negoziata della controversia.

L’invito deve contenere l’oggetto della controversia e l’avvertimento che, la mancata risposta ovvero il rifiuto ad accedere alla negoziazione assistita entro trenta giorni dalla ricezione, può essere valutato dal giudice ai fini della condanna alle spese del giudizio, della responsabilità aggravata nonché della provvisoria esecutorietà. In caso di risposta positiva da parte dell’altro coniuge verrà sottoscritta la convenzione di negoziazione assistita e si procederà quindi alla redazione dell’accordo all’interno del quale vengono indicate  le condizioni alle quali i coniugi vogliono separarsi, divorziare o modificare le condizioni di separazione e divorzio, siano esse riguardanti l’affidamento o il mantenimento dei figli, l’assegno di mantenimento per il coniuge o i trasferimenti di tipo patrimoniale nell’ambito delle soluzioni alla crisi coniugale.

Come si conclude la procedura di convenzione della negoziazione assistita?

L’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita viene trasmesso dagli avvocati al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente sia in caso di coppie senza figli che con figli minori o di figli maggiorenni, incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti (in questo caso, l’accordo deve essere trasmesso entro 10 giorni). Nella prima ipotesi il Procuratore, ove non ravvisi irregolarità, rilascia un nulla osta, mentre in  presenza di figli da tutelare, il Procuratore rilascia un’autorizzazione, a condizione che l’accordo risponda all’interesse dei figli stessi.

Ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione, l’avvocato, entro 10 giorni, deve depositare copia autentica dell’accordo munito delle certificazione rilasciate dal Procuratore della Repubblica presso l’Ufficio dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato iscritto o trascritto.

Si ritiene che il termine di 10 giorni per la trasmissione dell’accordo all’Ufficio dello Stato Civile decorre dalla data di consegna all’avvocato dell’atto con il nullaosta o l’autorizzazione.

L’accordo deve essere trascritto a cura dell’ufficiale dello stato civile ai sensi dell’art. 63 d.p.r. 396/2000, e annotato sia negli atti di nascita dei coniugi sia nell’atto di matrimonio.

Cosa accade se il Procuratore non rilascia il nulla osta o l’autorizzazione?

In caso di diniego del nulla osta, i coniugi potranno eliminare le irregolarità riscontrate per ripeter l’iter ovvero procedere giudizialmente.

Nell’ipotesi in cui il Procuratore non rilasci l’autorizzazione ritenendo che l’accordo non rispetti gli interessi dei figli, lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, il quale, nel termine massimo di trenta giorni, fissa la comparizione delle parti.

La negoziazione assistita ha valore legale?

L’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio e, quindi, sono immediatamente efficaci e registrabili negli uffici dello stato civile.

Dopo quanto tempo dalla separazione mediante la negoziazione assistita è possibile divorziare?

Posto che l’accordo produce i medesimi effetti dei provvedimenti giurisdizionali, anche in caso di separazione mediante la negoziazione assistita, i coniugi, per presentare domanda di divorzio, devono aspettare che siano decorsi sei mesi di ininterrotta separazione dalla sottoscrizione dell’accordo stesso.

Qual è il ruolo dell’avvocato nella fase della redazione dell’accordo?

Gli avvocati devono tentare la conciliazione dei coniugi,  informarli della possibilità di esperire la mediazione familiare nonchè dell’importanza per i figli minori di  trascorrere tempi adeguati con entrambi i genitori.  Attività queste che devono essere descritte nell’accordo. I legali, inoltre,  devono dichiarare sotto la propria responsabilità che gli accordi non sono contrari a norme imperative di legge e all’ordine pubblico, ossia che non sono presenti condizioni che ledano diritti considerati indisponibili.

È sempre necessaria l’assistenza dell’avvocato?

I coniugi possono separasi, divorziare o modificare le condizioni di separazione anche senza l’avvocato solo quando non vi sono figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale (Art. 12 D.L. 132/2014). In questi casi la coppia, infatti, può comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune personalmente o con l’assistenza facoltativa di un avvocato.

Cosa si intende per patti di trasferimento patrimoniale?

Il Ministero dell’Interno con la circolare n. 19/2014, ha specificato che in assenza di specifiche indicazioni normative, devo intendersi patti di trasferimento patrimoniale tutte le disposizioni riguardanti i diritti patrimoniali  quali ad esempio l’uso della casa coniugale e qualunque altra utilità economica tra i coniugi.

Qual è l’iter procedurale per separasi, divorziare o modificare le condizioni di separazione o divorzio, senza l’assistenza di un legale?

I coniugi devono dichiarare all’Ufficiale dello Stato civile di non trovarsi nelle condizioni di esclusione della procedura e di aver raggiunto l’accordo per la separazione consensuale, per il divorzio congiunto o per la modificazione delle condizioni di separazione o di divorzio.

In caso di separazione consensuale o divorzio congiunto, l’Ufficiale dello Stato Civile, ricevute le dichiarazioni di entrambi i coniugi, provvede immediatamente alla redazione del loro accordo e li invita a comparire dinanzi a sé non prima di 30 giorni dalla ricezione per confermare l’accordo. Ne consegue che la mancata comparizione viene considerata mancata conferma dell’accordo, mentre qualora i coniugi compaiano, l’accordo diventerà esecutivo a tutti gli effetti di legge. In entrambi i casi, l’Ufficiale di Stato Civile iscriverà nel registro dello stato civile sia la conferma dell’accordo, sia la mancata conferma, espressa o tacita. Nel caso di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, l’Ufficiale di Stato Civile provvede immediatamente alla redazione dell’atto dichiarativo contenente l’accordo, che diviene esecutivo e viene iscritto nei registri dello stato civile a tutti gli effetti di legge.

A Roma dove ci si può rivolgere per la negoziazione assistita?

Il Comune di Roma ha attivato per le coppie che vogliono ricorrere alla negoziazione assistita,  il servizio di trascrizione nei registri dello stato civile delle “Convenzioni di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio”.

Dall’11 dicembre 2014 per le coppie che possono presentarsi direttamente innanzi all’Ufficiale di Stato Civile, è attivo anche il servizio di “Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale di stato civile” presso l’ufficio Separazioni e divorzi dell’Anagrafe Centrale in via Luigi Petroselli n.50.

Il coniuge che decide di separasi o divorziare, cosa può fare per affrontare tale scelta con piena consapevolezza dei suoi diritti e doveri?

Posto che la separazione, come il divorzio, coinvolgono rilevanti interessi dei coniugi e soprattutto dei figli, è consigliabile rivolgersi ad un legale esperto in diritto di famiglia per una prima consulenza che potrà aiutare a comprendere quali sono i criteri per determinare l’affidamento della prole, la regolamentazione delle frequentazioni con entrambi i genitori, l’assegno di mantenimento, etc. L’avvocato potrà inoltre illustrare ai coniugi le procedure alle quali possono accedere ed aiutarli a scegliere fra le diverse forme.